L’emergenza sanitaria1 ha impresso una vertiginosa accelerazione alla digitalizzazione in diversi settori, in particolare quello dei servizi bancari e finanziari2. Al contempo, una maggiore disponibilità di tempo libero3, la maggior propensione al risparmio dettata da un’endemica paura dell’evoluzione dei mercati e il c.d. helicopter money4 hanno favorito l’accesso diretto anche dei retailer alle negoziazioni sui mercati finanziari, i quali, nonostante la grave crisi, hanno reagito facendo segnare volumi record di scambi. La risultante di tali circostanze è stata un rapidissimo emergere degli asset basati su tecnologia blockchain, ovvero le criptovalute, molte delle quali hanno raggiunto i record di capitalizzazione, e dei c.d. NFT.5
Balzato agli onori della cronaca da quando la casa d’aste Christie’s ne vendette uno per circa 69 milioni di dollari6, NFT è l’acronimo per token non fungibili7, ovvero una sequenza di BIT univoca registrata sulla blockchain, il rinomato “libro mastro digitale” decentralizzato capace di documentare le transazioni. Questi codici sono degli identificativi analoghi ai codici HASH8 che vengono riconosciuti e validati non dal singolo professionista9, o da una autorità riconosciuta ma, attraverso la tecnologia blockchain, da una rete di server che li registra in maniera diffusa, impedendo che possano essere modificati unilateralmente.
Nel caso degli NFT, ad ogni token corrisponde uno smart contract ovvero un programma destinato a compiere azioni una volta ricevuti determinati input. Gli smart contract vengono replicati e distribuiti in tutti i server della blockchain ed eseguono solo le azioni per cui sono stati progettati, quando requisiti predeterminati sono stati soddisfatti. A parità di input, il risultato prodotto dallo smart contract sarà sempre il medesimo, a prescindere dall’agente iniziale.
Nel caso degli NFT, gli smart contract risultano immodificabili se implementati, ma eliminabili, se alla creazione ne è stata prevista la funzione.
Dopo ogni azione, i Token possono tenere traccia dello storico delle operazioni effettuate nel tempo. Per questo essi risultano totalmente inalterabili, personalizzabili e, facendo affidamento sulle garanzie poste in essere dalla blockchain, permettono transazioni tra parti che non si conoscono e che potrebbero non fidarsi l’una dell’altra.
Appare evidente come la fruibilità di tale sistemica risulti davvero variegata.
In estrema sintesi, dunque, si può affermare che gli elementi caratteristici degli NFT sono:
- insostituibilità: gli NFT non sono fungibili e replicabili;
- unicità: gli NFT sono associati univocamente ad un utente o ad un wallet virtuale;
- indivisibilità: gli NFT non possono essere frazionati come il valore delle monete, non esiste, ad esempio, “un quarto di NFT”10.
Ci sono vari protocolli che consentono l'emissione di NFT. Ad oggi, il più conosciuto è ERC-72111, uno standard per l'emissione e lo scambio di asset non fungibili sulla blockchain di Ethereum, o il più recente ERC1155, che permette di inserire all'interno del contratto sia token fungibili che token non fungibili. In realtà, a partire dal 201712 è andata delineandosi una pletora di blockchain alternative col medesimo fine di scambiare e diffondere token crittografici.
Ergo, la tokenizzazione consente di fruire di tali asset nei modi più disparati, quali exempli gratia sostituire dati preziosi e/o sensibili, beni, diritti, carte di pagamento ed altro, con creazione di uno speculare asset digitale unico, non modificabile, certificato, scambiabile liberamente. Proviamo a delinearne i vari casi in diversi settori, come nella tabella che segue:
Gli NFT potrebbero rappresentare un quadro, una canzone, un brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale. Ci sono aziende che vendono token come licenze. La tokenizzazione dei diritti IP permetterà agli autori di controllare il loro lavoro e assicurarsi che vengano pagati adeguatamente.GAMING | Gli NFT servono come oggetti da collezione digitali o oggetti di scena per il gioco, come armi13, vestiti e altri oggetti. Questo fondamentalmente crea la scarsità digitale per i gadget nei videogiochi ed è un nuovo modo di utilizzare la tecnologia blockchain decentralizzata nel gioco per mantenere oggetti scarsi, invece di fare affidamento sulla centralizzazione, la sicurezza e la convalida del creatore del gioco. |
PROPRIETÀ INTELLETTUALE | Gli NFT potrebbero rappresentare un quadro, una canzone, un brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale. Ci sono aziende che vendono token come licenze. La tokenizzazione dei diritti IP permetterà agli autori di controllare il loro lavoro e assicurarsi che vengano pagati adeguatamente. |
REAL ESTATE | Immobili, oggetti preziosi, veicoli e tutte le altre proprietà possono essere tokenizzate e la loro tokenizzazione può essere utilizzata per il finanziamento, l'espansione o la potenziale liquidità della proprietà. |
SELF SOVEREIGN IDENTITY | Gli NFT possono anche servire per verificare l'identità o rappresentare certificati di nascita, licenze, credenziali accademiche, onorificenze e altro. Tutti questi oggetti possono essere tenuti al sicuro in forma digitale e preservati da contraffazioni o abusi. |
DOCUMENTI FINANZIARI | Gli NFT potrebbero anche essere usati per i documenti finanziari (fatture, ordini, garanzie, bollette, ecc.) possono essere trasformati in NFT e scambiati con essi. |
ALTRO | TICKETING, LOYALTY POINTS, PROCEDURE, KYC e SELF SOVEREIGN IDENTITY, PROGRAMMI UMANITARI, SUPPLY CHAIN TRACKING, etc.14 |
Da una anche pur superficiale analisi, pertanto, i c.d. NFT ben si prestano, stante la loro capacità di rispondere alle necessità di unicità, tracciabilità, autenticità e sicurezza una possibile15 svolta nel mercato specie dell’arte. A ciò è da analizzare, correlatamente, le criticità intrinseche nascenti dal loro utilizzo in tale ambito, per le peculiarità uniche di tale settore e le problematiche legali e fiscali determinate dal loro impiego. Il valore delle singole opere, più che dalla qualità realizzativa, difatti, è spesso legata alla provenienza od attribuzione ad un determinato artista. Codice dei beni culturali e del paesaggio alla mano, l’art. 64 prevede, per i venditori ed intermediari, l'obbligo di consegna all'acquirente di un’opera d’arte, al momento della vendita, della documentazione che ne attesti l'autenticità, o almeno la probabile attribuzione, e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. Al posto del Certificato di Autenticità (COA) può essere fornita una autocertificazione effettuata dal venditore. Nulla è invece legislativamente dettato sulle modalità di formazione di tale certificazione, con tutti i dubbi di prassi sorti a livello civilistico, penalistico e nella disciplina di inadempimento contrattuale e contraffazione.
Ciò per le opere contemporanee, mentre, per le risalenti, è previsto il tracciamento delle genealogia delle transazioni delle medesime, con accurate perizie e, in casi particolari, con ricerche sui precedenti proprietari. Nel caso delle opere digitali, che anche se non tangibili sono pienamente tutelabili, l’associazione con gli NFT permette di certificare come autentiche le copie dell’opera rilasciate ufficialmente dall’artista e di tracciarne i relativi scambi. Pertanto, pur se nella disponibilità erga omnes solo con l’associazione del token all’opera l’autore ne certifica l’unicità e la autenticità. Si denota altresì, quindi una funzione di autentica16 dei NFT. Per ciò che concerne la proprietà intellettuale ed i diritti di privativa, i giuristi si dividono in due scuole di pensiero17: gli NFT dovrebbero comportare, in capo al titolare dell’opera, un diritto di privativa o, agli antipodi, gli NFT non avrebbero alcuna rilevanza dal punto di vista del diritto d’autore, ma la proprietà dell’“originale digitale” debba essere considerata come un qualcosa di autonomo ed isolato rispetto a qualsiasi diritto d’autore18.
L’esempio chiarificatore: l’utente che ha acquistato l’NFT di Nyan Cat, il quale:
- non ha comprato l’opera giacché quest’ultima rimane sui dispositivi dell’autore e di tutti quei soggetti che possono liberamente riprodurla e scaricarla;
- non ha acquistato i diritti d’autore su quell’opera che rimane, invece, in capo all’autore. Diversamente, il titolare dell’opera non può riprodurla né utilizzarla come se fosse lui stesso l’autore;
- non gode dell’esclusività della riproduzione o dell’uso, invero, la gif in questione è riproducibile e scaricabile da chiunque.
Un ulteriore punto critico orbita intorno alla tutela del consumatore. Ignorante per definizione capitalistica, si dubita fortemente basti la sintetizzazione in “Termini e condizioni” da una quantomeno rudimentale informazione e formazione relativa al funzionamento di blockchain e token, spesso a digiuno di tali strutture perlopiù complesse. Si veda, ex art. 52 del Codice del Consumo19, il quale, in questa particolare fattispecie, non potrebbe trovare applicazione, giacché è la struttura stessa della blockchain che non permette agli anelli della catena di retrocedere.
Se siano un un mero titolo rappresentativo di un bene, materiale o digitale che sia, ex art. 1996 c.c., ovvero se rappresentino un bene essi stessi, non è di poca rilevanza, legislativamente parlando: qualora si aderisca a quest’ultima tesi, si dovrà chiarire se gli NFT siano da considerarsi o meno come prodotti o servizi finanziari con tutto ciò che ne consegue.Proviamo a delineare i vari tasselli distinguendoli in macrogruppi:
- Compliance AML: trattandosi dell'intersecazione di due mondi, arte e crypto-asset, entrambi solitamente accostati a pratiche di riciclaggio di capitali il fenomeno NFT dovrebbe essere interessato dagli obblighi legali previsti dalla normativa AML (anti-money-laundering) e di contrasto al finanziamento del terrorismo20.
- Contraffazione: scarsa conoscenza delle tecnologie utilizzate per produrre e scambiare NFT e la loro intrinseca complessità ben contribuirebbero o potrebbero portare alla contraffazione di un digital collectible, che in realtà potrebbe non essere originale, non essere collegato ad un token crittografico o più banalmente essere la replica non autorizzata di un'opera registrata. L'attuale mancanza di strumenti atti a verificare la reale identità di un artista, inoltre, potrebbe teoricamente condurre ad episodi di sostituzione di persona o contraffazione di marchi.
- Regolamentazione finanziaria: gli NFT potrebbero ricadere sotto nell'alveo dei prodotti finanziari, nel momento in cui, in quanto crypto-asset, il loro acquisto venga proposto ponendo l'accento sull'aspettativa di un ritorno finanziario (dovuto all'aumento di valore del bene)21.
- Diritto tributario e fiscale: coloro che vendono e gli acquirenti di digital collectibles che rappresentano altrettante opere di arte digitale, potrebbero dover fare i conti con le normative fiscali e tributarie nazionali e dover prevedere l'assolvimento dell'IVA e/o di altre imposte previste per la compravendita di opere d'arte. Vi sono i problemi legati all’ambito fiscale e al rischio di riciclaggio di denaro. Infatti, se da un lato mancano una normativa per l’assolvimento dell’IVA e i criteri per la contabilizzazione di movimenti e patrimoni, dall’altro, in assenza di una regolamentazione ad hoc a livello nazionale ed internazionale, il mercato degli NFT sta servendo da piazza di scambio per ingenti somme di denaro “sporco” che in questo modo viene riciclato e immesso nuovamente sul mercato.
Da una prima analisi, emerge quindi come tokenizzare le opere d’arte, sia una rivoluzione in tale ambito, che trova la sua naturale sintesi tra l'opera fisica, la quale ha sempre un originale unico ed irriproducibile, concetto sconosciuto prima degli NFT. Invero, anche se la “tokenizzazione” di un’opera d’arte come NFT non può impedire la realizzazione di numerose copie dell’originale, può comunque assicurare che ci sia un solo originale di proprietà di una singola persona. Se ne deduce come, al di là dei rischi di contraffazione22 e correlate bolle speculative e problemi giuridico-tributari, gli NFT saranno la nuova frontiera del mondo dell’arte come mai conosciuta prima.
Tanti artisti, nazionali ed internazionali, stanno sperimentando la realizzazione di opere digitali ed il successivo collocamento sui marketplace digitali23 con gli indubbi vantaggi per la tutela del diritto di autore. Criptovalute e NFT condividono altresì anche le medesime criticità. Essi vengono commercializzati in maniera del tutto deregolamentata24, e sono spesso oggetto di speculazione, favorita, spesso, dalla scarsa trasparenza dei mercati di riferimento o dalla loro influenzabilità da agenti esterni25. Ciò mina profondamente la possibilità di ricevere tutela giudiziaria in caso di controversia. Tra le società che stanno avendo successo c'è altresì Adidas26. Per chi non lo sapesse, commercializza abbigliamento sportivo, ma nel tempo libero investe nel digitale. Incredibile, ma vero, parte uno, parte l’altro27. Per intenderci, ad esempio, Nike ha puntato su sneakers virtuali28, mentre Adidas ha lanciato tute e felpe reali legate agli NFT29. Come si chiama quest'ultima linea di prodotti? Into the Metaverse, ovviamente30.
Gianmario D’Amico
1) Ma sempre così inizio? Non è un blog, è un deja vu di un deja vu, praticamente un deja fu.
2) Praticamente lucrano tutti tranne me.
3) Quant’è bello il letto, ragazzi.
4) La distribuzione di liquidità direttamente ai consumatori.
5) NFT = “Non faccio le tredicesime”. - Io rivolto ai dipendenti.
Spoiler: le ho dovute pagare lo stesso, dannata legge.
6) Quantoooooo? Ti do 1 € e ‘na goleador.
7) Nino Frassica Travestito da suora.
8) Hash Ketchum, della città di Pallet, allenatore di Pokémon.
9) Come nel caso degli Avvocati nel processo telematico.
10) Fate la carità, per piacere, un pezzo solo, dai :(
11) Il numero di telefono di Massimo D’Alema.
12) Anno di creazione dei primi token collezionabili denominati Cryptokitties e rilasciati sulla rete Ethereum proprio grazie al protocollo ERC-721.
13) Homer: Vorrei comprare la pistola più letale che avete!
Commesso: Scaffale 6, accanto ai biglietti di condoglianze.
[Homer prende la pistola e prova a sparare al commesso]
Commesso: fermo, stia attento Buffalo Bill!
Homer: E perché dovrei? Sono armato.
14) Peddire, così, a Messina non c’è nenti.
15) Se non già accaduta.
16) Alla pari dell’autentica, anche il token è una attestazione che accompagna un bene, sia esso digitale o fisico. Mentre l’autentica cartacea viene associata fisicamente all’opera, venendo trasferita con essa, l’autentica virtuale viene associata ai beni su portali specializzati che si occupano di svolgere sia attività di registro che attività di intermediazione. La necessità di ricorrere ad un registro delle associazioni gestito in maniera non decentralizzata è una criticità che fa perdere, però, i vantaggi della blockchain. Gli acquirenti degli NFT essendo, di fatto, proprietari unicamente del token, nel caso in cui il portale non mantenesse più memoria delle associazioni tra token ed opere, perderebbero ogni vantaggio connesso agli stessi token. Tali portali poi, essendo coinvolti anche in attività di intermediazione, con i relativi interessi coinvolti, potrebbero non mantenere la necessaria terzietà nella gestione dei propri marketplace. Un guaio, amici miei!
17) Dottrina e giurisprudenza sono nemici per natura: come gli inglesi e la dottrina, o i gallesi e la dottrina, o i giapponesi e la dottrina, o la dottrina e altra dottrina! Dannata dottrina! Hanno distrutto la giurisprudenza!
- Skinner: Voi giuristi siete molto litigiosi.
- Willie: [minacciandolo] Ti sei fatto un nemico per tutta la vita!
18) La questione è assimilabile all’acquirente di un dipinto fisico, il quale acquisisce solo il diritto di goderne liberamente e non anche il diritto d’autore su di esso che rimane, invece, in capo all’artista.
19) Diritto di recesso del consumatore nei rapporti business to consumer (B2C).
20) Ai sensi della c.d. V Direttiva dell'UE e del D.Lgs. 231/2007 (art. 3 comma 5 lettere b), c), i) e i-bis)) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, tanto le gallerie, che le case d'asta, che i c.d. crypto-asset service provider sono obbligati a svolgere attività di adeguata verifica della clientela (il c.d. KYC - Know Your Customer) e monitoraggio costante. Si evidenzia che, attualmente, non vi è traccia di attività di questo genere sulle maggiori piattaforme di creazione e scambio degli NFT.
21) In questo senso, il fenomeno potrebbe essere attenzionato dalle autorità regolatorie come la SEC negli Stati Uniti d'America, la FCA nel Regno Unito o la CONSOB nella giurisdizione italiana. Ai sensi dell'art. 166 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, questa attività potrebbe integrare il delitto di abusivismo.
22) Le perizie, d’altra parte, essendo frutto di valutazioni empiriche non rappresentano la certezza dei fatti e possono essere comunque influenzate consapevolmente o inconsapevolmente. I token, invece, una volta registrati sono immutabili. Essi potrebbero essere persi da chi li detiene, nel momento in cui si smarriscono le chiavi di accesso. In casi estremi potrebbero essere distrutti o, con enormi difficoltà, hackerati. In ogni caso, per le loro caratteristiche, gli NFT garantiscono una affidabilità ben superiore a quella di autentiche cartacee. Essi, inoltre, hanno la possibilità di registrare tutte le transazioni effettuate sin dalla loro creazione, eliminando la necessità di dover procedere a successive ricerche sulle provenienze dello stesso, caratteristica quest’ultima che risulterebbe utile non solo per la tutela del diritto d’autore ma anche per la tutela dei diritti reali.
23) In Italia alfiere del movimento è l’artista Federico Clapis che, contribuendone alla visibilità e lo sviluppo, sta sperimentando le potenzialità di questo nuovo media. Io avevo da fare, ma ci pensai se bere una spuma fresca o rimanere nella storia.
Prevalse la sete.
24) Registri distribuiti e smart contract sono stati definiti nel nostro ordinamento solo con il Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135., convertito in legge, con modifiche, dalla L. 11.02.2019, n. 12, con decorrenza dal 13.02.2019.
Ma non vi ricorda i primi tentativi di equity based crowdfunding senza autorizzazione Consob per le piattaforme? ah, bei tempi quelli.
25) Valore della controversa opera Scimmia fattona = valore 1€.
Elon Musk parla di NFT scimmia fattona?
Valore della controversa opera Scimmia fattona = 1 milione di €.
26) Piove sul bagnato, ah?
27) Cit. filosofo locale.
28) Sorvoliamo al momento sul metaverso,datemi tregua, magari n’altra volta.
29) Stando anche a quanto riportato da The Verge, la risposta è arrivata nella notte italiana tra il 17 dicembre e il 18 dicembre 2021, dato che Adidas ha ufficializzato mediante un tweet che i 30.000 NFT previsti sono "terminati" nel giro di poche ore (in realtà ne sono stati venduti 29.620, in quanto l'azienda ne ha voluti mantenere 380 per occasioni future, ma ci siamo capiti).Un NFT di questo tipo viene proposto a 0,2 ETH (Ethereum), che attualmente equivale a circa 692 euro. Un rapido calcolo mostra che Adidas potrebbe aver guadagnato circa 20 milioni di euro in poche ore dalle vendite degli NFT.Il collegamento tra NFT e merchandising fisico sembra aver funzionato, perlomeno in questa prima fase, nonostante tute e felpe accessibili arriveranno in via esclusiva solo nel 2022, dopo aver ottenuto i token crypto (che ricordiamo "certificano" e danno valore a un elemento digitale).In ogni caso, da notare il fatto che il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bored Ape Yacht Club, GMoney e Punks Comics. Per il resto, nelle ore che hanno consentito agli utenti di acquistare gli NFT c'è stato anche qualche problema, ma alla fine tutto è stato risolto. Insomma, questa prima fase del Metaverso di Adidas sembra essere andata molto bene.
Vorrei parlare della Quite Simple, così, per contrasto.
30) Anche oggi ha vinto la fantasia.